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Notifica della  cartella di pagamento: termini di decadenza certi
di Giancarlo F. Lo Presti*

 

Il contribuente non può rimanere assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente al periodo di prescrizione ordinario, certamente “eccessivo ed irragionevole”. In tal caso infatti l’amministrazione agirebbe in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, impedendo un adeguato esercizio del diritto di difesa, poiché, tra l’altro, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione sino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della stessa. Questo è quanto afferma la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 280 del 15 luglio 2005, con la quale ha dichiarato incostituzionale l’art 25 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.lgs n. 193/2001, sollecitando sul problema un intervento legislativo. L’art. 1 del D.lgs 193/2001 aveva modificato il detto art. 25, sopprimendo le parole per mezzo delle quali veniva fissato un termine 1) per  l’iscrizione a ruolo delle somme dovute all’erario a titolo di imposte, 2) per la consegna del ruolo al concessionario della riscossione e 3) per la notifica della cartella di pagamento da parte di quest’ultimo (sono quelli indicati i momenti della riscossione coattiva, che seguono ovviamente alla fase del controllo delle dichiarazioni o di eventuali attività di accertamento d’ufficio).

La Consulta ha altresì sottolineato come, ai fini della fissazione di un termine certo di decadenza per la manifestazione della pretesa del fisco, nessuna rilevanza ha avuto l’introduzione, ad opera dell’art. 1 c. 417 della L.n. 311/2004 (Finanziaria 2005), di un termine per la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario, cioè l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria, mancando comunque, nell’ordinamento italiano, un termine perentorio per tale ultima consegna.

Il legislatore, stimolato dalla Corte Costituzionale, è intervenuto sulla questione e, con la L.n. 156/2005, di conversione del D.L. n. 106/2005, ha fissato, sebbene per il futuro, ai fini delle imposte sui redditi, cioè per intenderci IRE, IRES (ex IRPEF ed IRPEG) nonché IRAP, i seguenti termini di decadenza:

1)      il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le maggiori imposte dovute a seguito dell’attività di “liquidazione automatizzata” ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia la correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione della dichiarazione dai contribuenti, la riduzione di crediti d’imposta, di detrazioni e deduzioni, non spettanti sulla base dei dati presenti in dichiarazione (per le dichiarazioni presentate dal 10.08.2005 in poi);

2)      il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le maggiori imposte dovute a seguito di “controllo formale” ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ossia di richiesta di chiarimenti dei dati contenuti nella dichiarazione e di produzione della documentazione non allegata o difforme rispetto ai dati forniti da terzi (per le dichiarazioni presentate dal 10.08.2005 in poi);

3)      nel caso di accertamenti dell'ufficio, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui questi siano divenuti definitivi (per gli accertamenti divenuti definitivi entro il 10.08.2005 e per i quali a tale data non sia stata ancora notificata la cartella esattoriale).

Ai fini IVA sono stati fissati i medesimi termini di decadenza stabiliti ai fini delle imposte sui redditi, mentre per i tributi locali,  non essendovi obbligo di presentazione delle dichiarazioni per ogni anno d'imposta, viene a mancare un riferimento concreto per l'applicazione del termine di decadenza. In merito a questi dunque, si deve dedurre vi sia ancora nel sistema un vuoto da colmare.

    giancarlo.lopresti@siciliamercato.it

 

*funzionario della Direzione Centrale Accertamento

dell’Agenzia delle Entrate

 


 

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