Il contribuente non può rimanere assoggettato all’azione esecutiva
del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente
al periodo di prescrizione ordinario, certamente “eccessivo ed
irragionevole”. In tal caso infatti l’amministrazione agirebbe in
contrasto con l’art. 24 della Costituzione, impedendo un adeguato
esercizio del diritto di difesa, poiché, tra l’altro, il
contribuente è tenuto a conservare la documentazione sulla base
della quale ha redatto la dichiarazione sino al 31 dicembre del
quarto anno successivo alla presentazione della stessa. Questo è
quanto afferma la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 280 del
15 luglio 2005, con la quale ha dichiarato incostituzionale l’art
25 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.lgs n. 193/2001,
sollecitando sul problema un intervento legislativo. L’art. 1 del
D.lgs 193/2001 aveva modificato il detto art. 25, sopprimendo le
parole per mezzo delle quali veniva fissato un termine 1) per
l’iscrizione a ruolo delle somme dovute all’erario a titolo di
imposte, 2) per la consegna del ruolo al concessionario della
riscossione e 3) per la notifica della cartella di pagamento da
parte di quest’ultimo (sono quelli indicati i momenti della
riscossione coattiva, che seguono ovviamente alla fase del
controllo delle dichiarazioni o di eventuali attività di
accertamento d’ufficio).
La Consulta ha altresì sottolineato come, ai fini della fissazione
di un termine certo di decadenza per la manifestazione della
pretesa del fisco, nessuna rilevanza ha avuto l’introduzione, ad
opera dell’art. 1 c. 417 della L.n. 311/2004 (Finanziaria 2005),
di un termine per la notifica della cartella di pagamento da parte
del concessionario, cioè l’ultimo giorno del dodicesimo mese
successivo alla consegna del ruolo da parte dell’amministrazione
finanziaria, mancando comunque, nell’ordinamento italiano, un
termine perentorio per tale ultima consegna.
Il legislatore, stimolato dalla Corte Costituzionale, è
intervenuto sulla questione e, con la L.n. 156/2005, di
conversione del D.L. n. 106/2005, ha fissato, sebbene per il
futuro, ai fini delle imposte sui redditi, cioè per intenderci
IRE, IRES (ex IRPEF ed IRPEG) nonché IRAP, i seguenti termini di
decadenza:
1)
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione per le maggiori imposte dovute a
seguito dell’attività di “liquidazione automatizzata” ex art.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia la correzione di eventuali
errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione della
dichiarazione dai contribuenti, la riduzione di crediti d’imposta,
di detrazioni e deduzioni, non spettanti sulla base dei dati
presenti in dichiarazione (per le dichiarazioni presentate dal
10.08.2005 in poi);
2)
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le maggiori imposte dovute
a seguito di “controllo formale” ex art. 36-ter del D.P.R. n.
600/1973, ossia di richiesta di chiarimenti dei dati contenuti
nella dichiarazione e di produzione della documentazione non
allegata o difforme rispetto ai dati forniti da terzi (per le
dichiarazioni presentate dal 10.08.2005 in poi);
3)
nel caso di accertamenti dell'ufficio, il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui questi siano divenuti
definitivi (per gli accertamenti divenuti definitivi entro il
10.08.2005 e per i quali a tale data non sia stata ancora
notificata la cartella esattoriale).
Ai fini IVA sono stati fissati i medesimi termini di decadenza
stabiliti ai fini delle imposte sui redditi, mentre per i tributi
locali, non essendovi obbligo di presentazione delle
dichiarazioni per ogni anno d'imposta, viene a mancare un
riferimento concreto per l'applicazione del termine di decadenza.
In merito a questi dunque, si deve dedurre vi sia ancora nel
sistema un vuoto da colmare.
giancarlo.lopresti@siciliamercato.it
*funzionario della Direzione
Centrale Accertamento
dell’Agenzia delle Entrate
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