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Prestazioni mediche: quando sono esenti da IVA

di Giancarlo F. Lo Presti*

 

Non è infrequente che, quando si ricevono prestazioni sanitarie (dal rilascio di un certificato alla visita specialistica), al momento del pagamento accadano, come ho potuto   constatare di persona, casi di incertezza in merito all’applicazione dell’IVA all’importo costituente corrispettivo della prestazione. Qui di seguito viene fornito qualche chiarimento, alla luce di normativa, prassi e giurisprudenza più o meno recente, su questo tema.

L’esenzione dall’applicazione dell’IVA va riconosciuta esclusivamente alle prestazioni mediche dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione aventi lo scopo principale di tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona e non a quelle finalizzate  a fornire un parere preventivo per l’adozione di una decisione che produce effetti giuridici: è questo il principio generale che deve orientare il comportamento di chi fornisce prestazioni sanitarie.

L’art. 10 n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, recependo quanto disposto dalla Direttiva comunitaria n. 77/388/CEE del 17 Maggio 1977, prevede l’esenzione per determinate prestazioni sanitarie. Sull’argomento poi è intervenuta la Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE), con le sentenze del 20 novembre 2003 (Cause C-307/01 e C-212/01), fissando principi e limiti per l’applicazione della detta esenzione.

In particolare la Corte ha individuato un criterio base in merito, che è appunto quello dello “scopo principale della prestazione”, innovando in materia di prestazioni di natura certificativa e soprattutto di perizie mediche.

I contenuti delle pronunce della CGCE hanno generato diversi dubbi sull’applicazione, nel nostro ordinamento, dell’art. 10 n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, ragion per cui l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 4 del 28 Gennaio 2005, è intervenuta sulla problematica, fornendo una rassegna esemplificativa di casi in cui, applicando in concreto il principio generale prima esposto, si deve o meno applicare l’esenzione.

Nello specifico, non sono esenti da IVA:

-        le consulenze medico-legali finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;

-        gli esami condotti al fine di fornire un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (le C.T.U. presso i Tribunali  per esempio) o finalizzate alla determinazione di un premio o alla liquidazione di un danno da parte di un’impresa assicurativa;

-        in particolare, gli accertamenti medico-legali effettuati dall’INAIL connessi alle istanze di riconoscimento di “cause di servizio” per  infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente;

-        certificazioni di natura peritale fornite dal medico di famiglia e volte a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o ad un beneficio economico o amministrativo (assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa).

Sono invece esenti da IVA, tra le altre, le seguenti prestazioni mediche:

-        certificazioni, rilasciate dal medico di famiglia, per l’esonero dalla educazione fisica, di idoneità per attività sportiva, per invio di minori in colonie o comunità, di avvenuta vaccinazione;

-        certificazioni, rilasciate dal medico di famiglia, per le quali sia esplicitamente menzionata la “finalità principale di tutela della salute” (in caso contrario sono assoggettate ad IVA);

-        di chirurgia estetica (in quanto “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che le riceve”);

-        rese, dal medico competente, nell’ambito dell’attività  di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro.

 

  giancarlo.lopresti@siciliamercato.it                

 

*funzionario della Direzione Centrale Accertamento

dell’Agenzia delle Entrate


 

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