Non è infrequente che, quando si
ricevono prestazioni sanitarie (dal rilascio di un certificato
alla visita specialistica), al momento del pagamento accadano,
come ho potuto constatare di persona, casi di incertezza in
merito all’applicazione dell’IVA all’importo costituente
corrispettivo della prestazione. Qui di seguito viene fornito
qualche chiarimento, alla luce di normativa, prassi e
giurisprudenza più o meno recente, su questo tema.
L’esenzione dall’applicazione dell’IVA
va riconosciuta esclusivamente alle prestazioni mediche dirette
alla diagnosi, cura e riabilitazione aventi lo scopo principale di
tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona e non a
quelle finalizzate a fornire un parere preventivo per l’adozione
di una decisione che produce effetti giuridici: è questo il
principio generale che deve orientare il comportamento di chi
fornisce prestazioni sanitarie.
L’art. 10 n. 18) del D.P.R. n.
633/1972, recependo quanto disposto dalla Direttiva comunitaria n.
77/388/CEE del 17 Maggio 1977, prevede l’esenzione per determinate
prestazioni sanitarie. Sull’argomento poi è intervenuta la Corte
di Giustizia della Comunità Europea (CGCE), con le sentenze del 20
novembre 2003 (Cause C-307/01 e C-212/01), fissando principi e
limiti per l’applicazione della detta esenzione.
In particolare la Corte ha individuato
un criterio base in merito, che è appunto quello dello “scopo
principale della prestazione”, innovando in materia di
prestazioni di natura certificativa e soprattutto di perizie
mediche.
I contenuti delle pronunce della CGCE
hanno generato diversi dubbi sull’applicazione, nel nostro
ordinamento, dell’art. 10 n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, ragion
per cui l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 4 del 28 Gennaio
2005, è intervenuta sulla problematica, fornendo una rassegna
esemplificativa di casi in cui, applicando in concreto il
principio generale prima esposto, si deve o meno applicare
l’esenzione.
Nello specifico, non sono esenti
da IVA:
-
le consulenze
medico-legali finalizzate al riconoscimento di una pensione di
invalidità o di guerra;
-
gli esami condotti al
fine di fornire un referto medico in materia di questioni di
responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie
giudiziarie (le C.T.U. presso i Tribunali per esempio) o
finalizzate alla determinazione di un premio o alla liquidazione
di un danno da parte di un’impresa assicurativa;
-
in particolare, gli
accertamenti medico-legali effettuati dall’INAIL connessi alle
istanze di riconoscimento di “cause di servizio” per infortuni,
stati di infermità, inabilità assoluta o permanente;
-
certificazioni di natura
peritale fornite dal medico di famiglia e volte a riconoscere lo
status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o ad un
beneficio economico o amministrativo (assegno di invalidità o
pensione di invalidità ordinaria; certificazione di idoneità a
svolgere generica attività lavorativa).
Sono invece esenti da
IVA, tra le altre, le seguenti prestazioni mediche:
-
certificazioni,
rilasciate dal medico di famiglia, per l’esonero dalla educazione
fisica, di idoneità per attività sportiva, per invio di minori in
colonie o comunità, di avvenuta vaccinazione;
-
certificazioni,
rilasciate dal medico di famiglia, per le quali sia esplicitamente
menzionata la “finalità principale di tutela della salute” (in
caso contrario sono assoggettate ad IVA);
-
di chirurgia estetica
(in quanto “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del
soggetto che le riceve”);
-
rese, dal medico
competente, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria
sui luoghi di lavoro.
giancarlo.lopresti@siciliamercato.it
*funzionario
della Direzione Centrale Accertamento
dell’Agenzia
delle Entrate |