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un albero che porta molti frutti...” |
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La costituzione
dell'Europa
di Monica Ricci Sargentini
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By
Corriere della Sera
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Il
Trattato Costituzionale unico, approvato ieri dal Consiglio Europeo, è
composto da un preambolo (qui di seguito riportato) e da quattro parti,
di cui pubblichiamo ampi stralci . La prima parte contiene le
disposizioni che definiscono l’Unione, i suoi obiettivi, le sue
competenze e le sue Istituzioni. La seconda parte incorpora la Carta dei
diritti fondamentali. La terza parte riguarda le politiche e il
funzionamento della Ue. La quarta parte contiene le «clausole finali».
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Preambolo
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Consapevoli che l'Europa è
un continente portatore di civiltà; che i suoi abitanti, giunti in
ondate successive fin dagli albori dell'umanità, vi hanno
progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell'umanesimo:
uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione;
Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche
dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno
ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dei
suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto;
Convinti che l'Europa, ormai riunificata, intende proseguire questo
percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti
i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi;
Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità
e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche
divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro
comune destino;
Certi che, «unita nella diversità», l'Europa offre loro le migliori
possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella
consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle
generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno
spazio privilegiato della speranza umana.
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Le disposizioni: Definizioni e obiettivi
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La costituzione dell'Europa
Riconoscenti ai
membri della Convenzione europea di aver elaborato la presente
Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa, i capi di
Stato e di governo dell’Unione, dopo avere scambiato i loro pieni
poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le
disposizioni che seguono:
DEFINIZIONE E OBIETTIVI
Istituzione dell'Unione (art.1)
Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di
costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce
l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono
competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione coordina le
politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali
obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi
le trasferiscono.
L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi
valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.(...)
Valori dell'Unione (art.2)
L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati
membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza,
sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.
Obiettivi dell'Unione (art.3)
L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il
benessere dei suoi popoli.
L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la
concorrenza è libera e non distorta.
L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato
su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di
mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell'ambiente.
Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri (art.5)
L'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri legata
alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie regionali e locali.
Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le
funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di
mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza
interna. (...)
Personalità giuridica (art.6)
L'Unione ha personalità giuridica.
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I cittadini
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I CITTADINI
Diritti fondamentali (art.7)
L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della
Costituzione (...)
Cittadinanza dell'Unione (art.8)
È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. (..)
I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri
previsti nella Costituzione.
Tali diritti comprendono:
- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; (...)
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere
al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi
consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di
ricevere una risposta nella stessa lingua.
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Competenze
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COMPETENZE
Principi fondamentali (art.9)
La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui
principi di sussidiarietà e proporzionalità (...)
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione
appartiene agli Stati membri.
Diritto dell'Unione (art.10)
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione
nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul
diritto degli Stati membri. (...)
Competenze esclusive (art.12)
L'Unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concorrenza
nell'ambito del mercato interno e nei seguenti settori:
- politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,
- politica commerciale comune,
- unione doganale,
- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della
politica comune della pesca.
Coordinamento delle politiche economiche
e dell'occupazione (art.14)
L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri, in particolare adottando
indirizzi di massima per dette politiche. Gli Stati membri coordinano le
loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione.
Politica estera e di sicurezza comune (art.15)
La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune comprende tutti i settori della politica estera nonché tutte le
questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune che può
condurre a una difesa comune.
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica
estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di
solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'Unione in
questo settore. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli
interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.
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