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Chi deve o non deve pagare...

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Art. 1 7 (Esenzioni dall'imposta)

l. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o
alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata,
nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e
sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di
mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei
locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei
servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili
sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro
quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o
sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto
pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto,
nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di
viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e
delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento sempre e che le dimensioni del mezzo
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie.
1 - bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede
ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque
metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 , possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva
superiore al limite di cui al periodo che precede (2/1).

I PROFESSIONISTI PAGANO... (secondo l'Ausonia)...
 
Lettera aperta sul "Caso Ausonia"
 
Capo d'orlando e la Satira ... "Soffia l'Ausonia su Capo d'Orlando..."
 
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